Certificazioni energetiche

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La certificazione energetica degli edifici è una procedura che attesta la prestazione o il rendimento energetico di un edificio al fine di consapevolizzare gli utenti a un minor consumo così da evitare gli sprechi compiendo scelte più consapevoli. La certificazione energetica è anche da intendersi quale strumento perla trasparenza del mercato immobiliare così che il futuro acquirente, ricevendo la certificazione energetica dal venditore, possa sapere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che è in procinto di acquistare.

La Direttiva Europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul “Rendimento energetico degli edifici” affronta in modo globale il contenimento dei consumi energetici e la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici, sia residenziali che del settore terziario.

Il fabbisogno di energia, per un’unità o un complesso, comprende tutti i consumi (riscaldamento, climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria, ecc.) e considera ogni aspetto costruttivo ed impiantistico (spessore delle pareti, coibentazione, tipologia infissi, modello caldaia, sistema di circolazione dell’acqua, ecc.).

Le prescrizioni della Direttiva 2002/91/CE hanno imposto ai legislatori dei vari stati membri europei di adottare provvedimenti volti a:

  • fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione;
  • imporre i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici di notevoli dimensioni soggetti a ristrutturazione;
  • adottare un protocollo di ispezione degli impianti termici;
  • definire una metodologia di calcolo per il rendimento energetico integrato degli edifici;
  • procedere alla certificazione energetica degli edifici.

I requisiti energetici degli edifici, esistenti o di nuova costruzione, devono essere certificati  da tecnici abilitati al fine di stimare “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”.

La procedura di certificazione classifica attraverso una metodologia standardizzata (definita a livello regionale) ogni edificio all’interno di una scala graduata sulla base delle sue caratteristiche energetiche. Le classi vanno dalla A+ (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale) alla classe G (edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale).

L’Attestato di Certificazione Energetica, che deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione, riporta i “dati di riferimento che consentano di valutare e raffrontare il rendimento energetico”, nonché le “raccomandazioni per il migliorare il rendimento in termini di costi-benefici”; in sintesi l’ attestato deve indicare:

  1. la classe di appartenenza dell’edificio in una scala di valori che va dalla classe «A» (basso consumo) fino alla classe «G» (alto consumo) in base al fabbisogno di calore dell’immobile e al fabbisogno di energia per uso termico;
  2. la tipologia dell’immobile;
  3. la data di costruzione o di ristrutturazione con indicazione del tecnico progettista;
  4. i dati volumetrici e di superficie dell’immobile;
  5. la struttura edilizia con esatta specificazione del tipo di superficie che costituisce l’involucro esterno perimetrale (compresi gli infissi) e la struttura delle coperture;
  6. le caratteristiche degli impianti termici;
  7. il rendimento degli impianti termici;
  8. gli eventuali consigli ed osservazioni per attuare un miglioramento energetico ed un possibile passaggio di classe.

 

Domande frequenti

Qual’è il vero scopo della certificazione energetica?

Lo scopo è quello di fornire un giudizio oggettivo che consenta il confronto con i limiti di legge e con le prestazioni energetiche di altri edifici col proprio edificio e che fornisca anche tutti i miglioramenti possibili che si potrebbero fare nello stesso per migliorarne l’indice di prestazione.

La certificazione energetica dovrebbe essere uno stimolo all’innovazione tecnologica da apportare nella propria casa o nel proprio immobile, stimolando il costruttore e il venditore a qualificare il proprio edificio.

Il vero scopo della certificazione energetica è quindi quello di ridurre i consumi energetici dell’edificio.

A chi serve la certificazione energetica?

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

  • per tutti gli edifici di nuova costruzione;
  • per interventi di ristrutturazione che includano un ampliamento volumetrico;
  • per i casi di recupero dei sottotetti esistenti;
  • per gli edifici o per unità immobiliare singole per poter accedere agli incentivi casa es.detrazione fiscale 55% o la Legge Stabilità della Finanziaria 2011;
  • nel caso di vendita di edifici serve l’attestato di certificazione energetica;
  • nel caso di contratti di affitto riferiti ad una o più unità immobiliari;
  • nel caso di annunci commerciali finalizzati alla vendita come da L.R. 3/2011.

L’attestato di certificazione energetica (A.C.E.) ha una validità massima di 10 anni, tale validità decade nel momento in cui avvengono opere di ristrutturazione o modifiche dell’immobile stesso.

Quali documenti mi servono per la certificazione energetica?

I documenti principali per ottenere l’attestato di certificazione energetica sono i seguenti:

  1. Planimetria dell’edificio.
  2. Anno di costruzione dell’immobile.
  3. Provincia e città di locazione dell’edificio per appurare la zona geotermica e le medie stagionali inerenti la temperatura.
  4. Dati catastali dell’edificio in quanto l’attestato va allegato con le carte catastali dell’edificio.
  5. Libretto della caldaia.
  6. Libretto della centrale se è presente un impianto centrallizato all’interno dell’edificio.
  7. Documento della legge 10/91 se è disponibile.
  8. Stratigrafie dell’edificio se sono disponibili.

Come avviene il calcolo certificazione energetica?

Il calcolo comprende tutti i seguenti aspetti:

  1. Caratteristiche termiche dell’edificio.
  2. Impianto elettrico.
  3. Impianto di condizionamento e ventilazione.
  4. Impianto di riscaldamento e di produzione dell’acqua sanitaria.
  5. Posizione ed orientamento dell’edificio.
  6. Clima esterno.
  7. Presenza di sistemi ad energia rinnovabile e pulita (fotovoltaico, ecc..)

Incentivi e Detrazioni Fiscali

Vengono riportati i principali incentivi a disposizione dei cittadini per quanto riguarda il risparmio energetico.

Detrazione Fiscale del 36%

E’ prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di appartamenti e parti comuni di edifici residenziali e fabbricati interi eseguiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre; il beneficio spetta fino ad un tetto massimo di € 48.000,00 per abitazione, da dividere tra i soggetti aventi diritto alla detrazione per anno di imposta, da suddividere in dieci (o cinque in casi particolari) anni.

Esempio: se si è sostenuta una spesa di € 48.000,00 si possono detrarre dall’Irpef dovuta € 19.680,00 in dieci, cinque e tre anni, con un risparmio di imposta di € 1.968,00 (o € 3.936,00) per ogni anno.

  • 10 anni se l’età del contribuente è inferiore a 75 anni
  • 5 anni se l’età del contribuente è tra 75 e 80 anni
  • 3 anni se l’età del contribuente è superiore a 80 anni

Trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno sul territorio dello Stato.

Va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

A grandi linee, i lavori per i quali è concessa la detrazione sono:

  • Restauro e manutenzione straordinaria
  • Lavori finalizzati al risparmio energetico

Ai lavori elencati dall’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457 spetta lo sconto fiscale; in particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo, i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Vi sono poi alcuni interventi ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457. Tra questi, gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici di cui alla legge 9/1/1991 n. 10 e d.p.r. 26/8/1993 n. 412.

Per i lavori di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori.

Detrazione Fiscale del 55%

Prorogato fino al 31 dicembre 2012, si può usufruire di una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute a seguito di interventi atti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti quali:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
  • il miglioramento termico dell’edificio (compresi gli infissi);
  • l’installazione dei pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione massima ottenibile varia in base al tipo d’intervento eseguito e il suo valore limite è pari a 100.000 euro.

Per avvalersi dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche bisogna produrre una serie di documenti rilasciati da tecnici abilitati:

  • l’asseverazione, oppure nei casi consentiti la certificazione dei produttori, attestante che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008;
  • l’attestato di certificazione energetica, quando richiesto, prodotto successivamente all’esecuzione dei lavori e comprendente i dati riguardanti l’efficienza energetica dell’edificio;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori bisogna trasmettere all’ Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-sostenibile):

  • la copia dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;
  • la scheda informativa.

Per le spese sostenute, dal 2011 è cambiato il numero di rate per usufruire della detrazione. Non più cinque ma dieci. Queste nuove regole valgono anche nel caso in cui i lavori siano stati iniziati in anni precedenti.

IVA agevolata al 10%

L’Iva agevolata al 10% è prevista per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le opere di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su edifici che siano prevalentemente adibiti ad abitazioni private.

L’Iva agevolata al 10% si applica anche alle prestazioni di lavoro e fornitura di materiali e beni, sempre che questi non costituiscano  una parte significativa del valore totale della prestazione.

Per poter beneficiare dell’Iva al 10% non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, indicazione che però è obbligatoria per fruire del bonus 55% sul risparmio energetico e di quello del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

In caso di cessione di beni si applica comunque l’Iva ridotta, a patto che la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Però, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’Iva al 10% si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Questo limite di valore si ottiene togliendo dall’importo complessivo della prestazione (rappresentato dall’intero compenso dovuto dal committente), solo il valore dei beni significativi.

Ai sensi del decreto del 29 dicembre 1999 sono considerati beni significativi:

  • le caldaie;
  • gli ascensori e i montacarichi;
  • gli impianti di sicurezza;
  • i video citofono;
  • le apparecchiature per il condizionamento ed il riciclo dell’aria;
  • gli infissi interni ed esterni;
  • i sanitari e la rubinetteria da bagno.

L’Iva al 10% sui predetti beni si applica solamente fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Per cui se ad esempio il costo dell’intervento da effettuare è di euro 10.000 ( euro 4.000 per la prestazione lavorativa ed euro 6.000 per l’acquisto dei beni significativi come la caldaia e gli apparecchi per il condizionamento), l’Iva ridotta si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Quindi l’Iva al 10% si applica solo su euro 4.000. Sui restanti euro 2.000 si applica l’Iva al 20%.

L’Iva ridotta non può applicarsi ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, né ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali effettuate nell’ambito di interventi volti al recupero edilizio, alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In quest’ultima ipotesi la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, sempre che vi siano tutti i presupposti.

Per fruire dell’Iva al 10% non occorrono adempimenti particolari né alcuna comunicazione ad Enti istituzionali, né il pagamento tramite bonifico. E’ però necessario che i lavori di ristrutturazione siano fatti su abitazioni adibite a dimora di privati.

L’Iva al 10% è prevista anche per gli interventi di restauro edilizio, risanamento conservativo e ristrutturazione. In particolare l’aliquota agevolata si applica:

  • per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione;
  • per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico per l’Edilizia (DPR n. 380/2001).

Inoltre, L’Iva agevolata al 10% si applica anche alle forniture dei “beni finiti”, ossia a quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Si pensi ad esempio alle caldaie, alle porte, ai sanitari e via dicendo. In tal caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li compie.

Conto Energia

Il “Conto Energia” è il decreto che stabilisce un incentivo per 20 anni per privati, imprese ed enti pubblici che installano un impianto solare fotovoltaico (cioè un impianto che genera elettricità dall’energia solare) connesso alla rete elettrica. L’incentivo è proporzionale all’energia elettrica prodotta.

Arrivato alla versione n. 4 il nuovo decreto denominato Quarto Conto Energia , fissa i nuovi incentivi per il fotovoltaico dal 2011 al 2013, compromesso raggiunto tra il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Ambiente.

Gli incentivi del Quarto Conto Energia partiranno dal momento in cui i nuovi impianti fotovoltaici saranno allacciati alla rete elettrica, ma in caso di ritardi nella connessione sarà previsto un indennizzo ai proprietari degli impianti.

Uno degli aspetti principali del nuovo decreto riguarda le diverse riduzioni tariffarie che si succederanno nel corso del periodo di validità e che si sono rese necessarie in quanto il costo degli stessi pannelli fotovoltaici si è ormai ridotto rispetto agli anni scorsi. Nonostante i tagli in programma il livello delle tariffe resterà buono e garantirà sicuramente la convenienza degli investimenti negli impianti, siano essi residenziali o industriali.

Oltre a questo incentivo l’utente può auto-consumare l’energia prodotta aderendo allo scambio sul posto oppure vendere l’energia prodotta al distributore locale.

Decreto Fonti Rinnovabili

Questo nuovo decreto va ad incentivare l’utilizzo di tutte le fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biogas, biomasse, ecc.) per la produzione di energia elettrica. Il decreto prevede il rilascio di una tariffa unica omnicomprensiva che incentiva la produzione pari a 0,22 euro per kWh prodotto. Tale decreto inoltre porta la possibilità di aderire allo scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile fino a 200kW.

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