La disciplina in materia di certificazione energetica è contenuta nel Decreto Legislativo n. 192/2005 le cui disposizioni sono state più volte modificate dal legislatore. Di recente, il D.L. 63/2013 (convertito con la L. 90/2013) ha completamente riscritto molti articoli del D.Lgs. 192/2005.
In particolare:
– l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ha sostituito l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE),
– è stato incrementata la tipologia dei contratti soggetti all’obbligo di allegazione,
– è stto chiarito quali sono gli immobili per cui il proprietario deve possedere l’attestato,
– sono state individuate le sanzioni per infrazione alla disciplina vigente.
In merito a quest’ultimo punto, le modifiche apportate con la L. 90/2013 introducevano la sanzione della nullità per la mancata allegazione dell’APE ai contratti di alienazione del bene immobile, come indicati dalla normativa; il recente Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013) ha successivamente eliminato la previsione della nullità sostituendola con sanzioni pecuniarie.
Ad oggi l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato ai contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Cosa succede per i contratti stipulati tra il momento di entrata in vigore della L. 90/2013 e il Decreto Destinazione Italia?
Lo stabilisce lo stesso Decreto 145/2013. Una delle parti (o un suo avente causa) potrà richiedere l’applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Si attendono, ora, gli sviluppi sulla disciplina che potranno intervenire a seguito della legge di conversione al Decreto Destinazione Italia.