Novita’ 730 2025: Possibilita’ di inserimento Cripto e Plusvalenze nel nuovo Quadro T del Modello 730 2025

Da quest’anno chi ha realizzato plusvalenze finanziarie e da criptoattività può presentare solo il 730, senza ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche.

È una delle principali novità del 730/2025, inserita nella progressiva estensione della dichiarazione semplificata a tutti i contribuenti privi di Partita Iva, prevista dal decreto adempimenti (Dlgs 1/2024).

Nel nuovo quadro T del 730 2025 confluiscono i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, obbligazioni e altri strumenti (comprese le criptoattività) che generano plusvalenze classificate tra i redditi diversi in base all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c)-sexies del Tuir.

Il modello considera che le plusvalenze sono soggette a tassazione nell’anno in cui vengono effettivamente incassate (criterio di cassa). Tuttavia, l’aliquota fiscale e il metodo di calcolo applicati sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento della stipula dell’atto che ha generato la plusvalenza. Di conseguenza, ogni tipologia di provente è trattata in una sezione specifica.

In particolare, le sezioni dalla I alla V, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze., nelle sezioni VII e VIII trovano posto invece rispettivamente il riporto delle minusvalenze residue da ripartire negli anni successivi e il riepilogo degli importi a credito. Chiude il quadro la sezione IX, dedicata alle rivalutazioni di partecipazioni, titoli, quote e diritti, quotati o non quotati eseguite nel 2024.

Oltre ai redditi derivanti da cessione, permuta o detenzione di criptoattività, sono soggette all’imposta sostituiva del 26% le plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate a partire dal 1° luglio 2014 e su altri titoli, strumenti finanziari e metalli preziosi con decorrenza dal 2018, mentre le cessioni di partecipazioni qualificate solo dal 2019.

Se nel 2024 sono stati riscossi, in tutto o in parte, corrispettivi derivanti da cessioni stipulate dopo tali date vanno compilati i corrispondenti righi, indicando il corrispettivo riscosso e la proporzionale quota di costo fiscale (storico o rivalutato). Per gli incassi 2024 derivanti da partecipazioni qualificate realizzate ante 2019, che concorrono solo in parte alla formazione del reddito complessivo, sono previsti righi distinti a seconda del regime (ante 2009 la plusvalenza è tassata solo per il 40%, dal 2009 al 2017 per il 49,72% e nel 2018 per il 58,14%).

Per il calcolo della plusvalenza vanno indicati, a seconda dei casi, i costi storici inerenti all’acquisto o, in alternativa, il valore rivalutato.

Altra novita’ molto significativa è la precisazione relativa alle cessioni di oro e metalli preziosi, per cui dal 1° gennaio 2024 non è più prevista la forfetizzazione del costo al 75% e, pertanto, in assenza di prova del costo d’acquisto il corrispettivo è interamente tassato.

Quest’ultima annotazione è rilevante perche’ stanno arrivando in questo periodo numerosi inviti dell’Agenzia delle Entrate a contribuenti che nel 2023 hanno venduto oro e preziosi ma non lo hanno dichiarato nella Dichiarazione dei Redditi 2024 e pertanto sono tenuti a presentare una Dichiarazione integrativa e a pagare la plusvalenza del 26% oltre a sanzioni ed interessi.

Per tutti i dubbi o le necessita’ di supporto, i Ns Uffici sono come sempre a disposizione.