Il 1 luglio 2009 entrò in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione).
Solamente oggi, con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti nazionali e regionali, la certificazione assume i caratteri della serietà e dell’obbligatorietà sanciti dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE).
L’ultima disposizione restituisce il valore stesso della certificazione, ossia non solo di uno strumento di diagnosi, ma anche uno strumento propositivo per capire dove e come intervenire per migliorare l’efficienza energetica degli immobili.
Finora vi era l’opportunità di evitare le procedure di qualificazione energetica mediante un’autodichiarazione sostitutiva che decretasse la rispondenza dell’immoble con la classe energetica G, quella più bassa. Ciò non comportava alcun problema né sul valore pratico dell’immobile, né sulla piena regolarità della transazione.
Adesso cambia tutto, all’insegna di un doveroso rigore, indotto soprattutto dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per incompleta e non conforme attuazione della Direttiva 2002/91/CE sull’efficienza energetica.
Auto-dichiarare la peggiore prestazione energetica del proprio edificio non è più possibile; oggi per le trasazioni di compravendita o locazione e per gli annuci relativi ad immobili dovrà essere preventivamente redatta una certificazione ufficiale a cura di un tecnico abilitato. Il decreto 290 del 13 dicembre scorso, entrato definitivamente in vigore con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», ha infatti abolito questa possibilità, prevista dall’articolo 9 delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».
Su questa linea si attesta anche la regione Liguria; a partire dal 6 dicembre 2012 è entrato infatti in vigore il nuovo Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012, che ha sostituito il R.R. 01/09.
Attraverso la nuova normativa sono state introdotte alcune novità in merito alle procedure da seguire nell’attività di certificazione energetica, ovvero:
¾ firma digitale obbligatoria dei documenti inviati all’archivio regionale delle certificazioni;
¾ pagamento del contributo di trasmissione del certificato per un importo pari a € 20,00 (d.g.r. n. 1175/2012);
¾ rilascio da parte della regione di una ricevuta con gli estremi della protocollazione; quindi non sarà più possibile modificare lo stato del certificato energetico trasmesso;
¾ esecuzione da parte di organi competenti di verifiche a campione sugli attestati trasmessi come previsto dall’art. 7 della l.r. 22/2007 così come modificata dalla l.r. 23/2012.
I cambiamenti definiti dalla Regione incideranno leggermente sul costo che i cittadini dovranno sostenere per l’espletazione delle procedure di qualificazione energetica; tuttavia l’obbligo della firma digitale, il rilascio di una ricevuta con numero di protocollo (prima non previsto) e la prassi delle verifiche a campione, già usata in diversi ambiti della Pubblica Amministrazione, impone maggiori responsabilità al soggetto certificatore che dovrà quindi produrre un attestato sempre più rispondente alla reali caratteristiche tecniche dell’immobile.
L’obiettivo ultimo è quello di eliminare, o almeno ridurre, il fenomeno delle certificazioni artefatte cui non corrisponde un’adeguata analisi come richiesto dalla procedura di qualificazione imposta dalle normative regionali, nazionali e comunitarie.
Il certificato energetico dovrebbe essere un mezzo fondamentale nella gestione degli immobili poiché riporta le caratteristiche energetiche di una singola unità o di un edificio intero; in poche parole illustra al “consumatore” (acquirente o affittuario) quanto una casa “consuma” e quindi che costi si dovranno sostenere in una normale gestione.
Se confrontiamo il consumo di un’abitazione con quello di una macchina o con le calorie di un alimento, capiamo immediatamente l’importanza che riveste tale strumento nella scelta dell’acquisto o dell’affitto di una casa piuttosto che un’altra.
Le nuove norme sono quindi volte a rendere sempre più affidabile il processo di redazione e gestione dei certificati energetici, come per altro già avviene in altre regioni e in altri paesi europei.