A partire dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l’obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) per tutti gli annunci immobiliari di affitto e compravendita (art.13, comma 1, lett. c), DLgs. n°28/2011).
La certificazione era già obbligatoria a partire dal 1° luglio 2009, ma l’applicazione della corretta procedura veniva avanzata dal notaio, in caso di compravendita, oppure dall’ufficio tecnico comunale in caso di concessioni edili.
D’ora in avanti per gli inserzioni commerciali finalizzate alla vendita o alla locazione di un edificio o di una singola unità immobiliare sarà necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato presso l’ente regionale di competenza e poi riportare i dati negli annunci affissi all’edificio o pubblicati su riviste, siti web e altri mezzi di comunicazione.
L’attestato di certificazione energetica deve essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, dell’impresa di costruzioni o della società immobiliare, mentre il titolare dell’annuncio immobiliare è responsabile dell’inserimento dell’ace nell’annuncio, a prescindere dal fatto che sia o meno il proprietario dell’immobile.
Il certificato deve indicare sia la classe energetica dell’immobile che l’indice di prestazione in termini di consumi e dell’emissione di CO2. Per meglio comprendere l’importanza di questi dati, è sufficiente pensare al quantitativo di energia necessaria al normale funzionamento di un singolo appartamento. Per mantenere il caldo d’inverno o il fresco d’estate, per produrre l’acqua calda e così via deve essere spesa una certa quantità di energia sotto varia natura (elettricità, gas, metano, ecc.). L’analisi energetica quindi prende in conto le caratteristiche costruttive dell’appartamento per definirne la sua efficienza energetica e il quantitativo di energia necessaria a garantire le normali condizione di fruizione. In sintesi, più efficiente è l’appartamento e meno energia (e quindi meno costi) servirà per gestirlo.
Considerando un appartamento di 100 mq ed un costo medio del kWh pari a 0,4€ (verosimile su tutto il territorio nazionale), la spesa annuale nelle diverse classi risulta:
Classe A+ : minore di 600€/anno;
Classe A : minore di 1200€/anno;
Classe B : minore di 2000€/anno;
Classe C : minore di 2800€/anno;
Classe D : minore di 3600€/anno;
Classe E : minore di 4800€/anno;
Classe F : minore di 6400€/anno;
Classe G : maggiore di 6400€/anno.
Si comprende facilmente quanto sia più conveniente entrare in possesso di un immobile di classe energetica A o B rispetto a uno di classe G poiché questo potrebbe garantire un bel risparmio annuo.
La disposizione risulta oggi poco applicata, infatti si stima che solo in Lombardia, regione che ha stabilito una sanzione di 5.000 Euro in caso di mancata indicazione, la gran parte degli annunci riporti le informazioni, mentre nel resto d’Italia gli annunci per così dire ‘regolarizzati’ siano pari al 3% del totale. Laddove gli indicatori non siano stati adeguatamente comunicati dal proprietario, la scelta prevalente è quella di indicare la classe energetica più bassa (G).
Quanto alle sanzioni previste in capo a chi ometterà di indicare la classe energetica, nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. A tale proposito, è opportuno precisare che alcune Regioni hanno già provveduto ad integrare la relativa normativa. La regione Lombardia, ad esempio, ha previsto un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio” ( art. 17 della L. Reg. n. 3/2011). Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.